Pubblicato sulla GU n.241 del 14-10-2016. Si consiglia di leggere sia l’estratto sia il testo integrale, anche per comprendere il combinato disposto del decreto.

>

1) Documentazione (sito esterno)
Fonte:
GU n.241 del 14-10-2016 »

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
31 agosto 2016

Modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario
(16A07391
(GU n.241 del 14-10-2016)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

[…Omissis…]

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le procedure necessarie per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese mediante incarichi di supplenza breve e saltuaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, «Regolamento delle supplenze del personale docente ed educativo» e all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, «Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Art. 2
Procedura di pagamento

1. Al fine di garantire il pagamento mensile e tempestivo delle somme spettanti al personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria per le prestazioni di lavoro rese, vengono di seguito fissati i termini da rispettare nel processo di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e di pagamento del personale supplente. Le operazioni descritte sono volte ad assicurare il pagamento delle competenze al personale entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, della legge 26 maggio 2016, n.
2. La procedura si svolge in cooperazione applicativa tra il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (SIDI) e due sistemi del Ministero dell'economia e delle finanze, il sistema NoiPA del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) ed il sistema Spese della Ragioneria generale dello Stato (RGS).
3. Le istituzioni scolastiche inseriscono tempestivamente in SIDi i  dati giuridici delle assenze del personale di titolarità. Successivamente stipulano con i supplenti brevi e saltuari i contratti, per la copertura delle predette assenze, provvedendo all'acquisizione, alla convalida e alla trasmissione degli stessi al sistema NoiPA entro i successivi tre giorni lavorativi. Non appena il contratto trasmesso a NoiPA risulta «accettato», le segreterie scolastiche provvedono con immediatezza alla comunicazione in SIDI e alla trasmissione a NoiPA delle variazioni di stato giuridico (VSG), degli assegni al nucleo e delle rettifiche di quanto già trasmesso concernenti ogni singolo rapporto di supplenza, qualora presenti.
Tali comunicazioni riguardanti i contratti stipulati sono necessarie ai fini dell'esatto e completo calcolo della retribuzione.
L'autorizzazione della rata di ogni singolo contratto deve avvenire entro due giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, se questo termina nel mese, o nei primi due giorni lavorativi del mese successivo se trattasi di contratto di durata superiore al mese.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il Sistema NoiPA, sulla base dei contratti inseriti dalle istituzioni scolastiche nel sistema SIDI, effettua il calcolo delle competenze spettanti al personale supplente che restituisce entro una giornata lavorativa. Entro lo stesso termine il sistema NoiPA effettua l'elaborazione di tutti i prospetti concerne il contratto medesimo, procedendo agli eventuali ricalcoli delle rate, in modo che le istituzioni scolastiche possano autorizzarle nei tempi previsti al comma 3 del presente articolo. Tale periodicità puo' essere eccezionalmente protratta a tre giorni lavorativi nei periodi di chiusura del sistema NoiPA, a seguito delle emissioni ordinarie comunicate ogni anno preventivamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).
5. Il MIUR, ricevuti i dati economici da parte di NoiPA, attraverso il sistema di gestione dei POS (GePos), effettua il controllo di capienza dei POS delle istituzioni scolastiche e associa il pertinente capitolo di bilancio alle rate del contratto elaborato da NoiPA. In presenza di non adeguata copertura finanziaria sui pertinenti capitoli di ogni singolo Punto Ordinante di spesa (POS), il sistema GePos effettua la verifica di capienza sui capitoli dello stato di previsione del MIUR e provvede a quantificare il fabbisogno, predisponendo i conseguenti piani di riparto. Tale procedura resta valida fino a concorrenza delle disponibilità finanziarie iscritte nei pertinenti capitoli di bilancio, restituendo in caso contrario una segnalazione di incapienza dei capitoli medesimi che permane fino al reintegro delle risorse finanziarie necessarie.
6. Le istituzioni scolastiche, verificata la correttezza e completezza dei dati giuridici ed esaminata la congruità dei dati economici, calcolati da NoiPA, autorizzano il pagamento delle rate secondo le tempistiche di cui al comma 3.
7. Il MIUR invia all'Ufficio centrale di bilancio - UCB presso il MIUR i decreti di piani di riparto elaborati dal sistema GePos per assegnare le disponibilità finanziarie sui POS di ciascuna scuola entro i primi 7 giorni lavorativi del mese, ferma restando la possibilità di adottare ulteriori piani di riparto.
8. Dopo l'autorizzazione al pagamento da parte della scuola e la predisposizione dei piani di riparto, il Sistema NoiPA, entro un giorno lavorativo, inoltra la richiesta di verifica delle disponibilità finanziarie al sistema Spese di RGS e riceve contestualmente l'esito del controllo di capienza. La liquidazione delle retribuzioni sarà possibile solo se il predetto esito è positivo.
9. Verificata la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di ogni singolo POS, il sistema NoiPA elabora il cedolino e lo rende disponibile alla visualizzazione dell'utente, procedendo al pagamento tramite due emissioni mensili: una speciale prevista il 18 di ciascun mese, anticipata al primo giorno utile se il 18 del mese dovesse ricadere in un giorno non lavorativo, e l'altra in concomitanza con l'emissione ordinaria mensile, alla fine del mese. Le emissioni del mese di dicembre subiscono le modifiche secondo quanto previsto dalla circolare della RGS di chiusura dell'esercizio finanziario.
10. Ai piani di riparto, emessi ai sensi dei commi 7, 8 e 9, è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. L'UCB presso il MIUR effettua il controllo successivo dei medesimi ai sensi dell'art. 11, commi 1, lettera e bis), e 3-bis del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotti dall'art.
5, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93. Per le supplenze brevi disposte fino al 31 dicembre 2016, in via transitoria, 1'UCB presso il MIUR procede alla validazione dei piani di riparto entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, salvo quanto previsto dal comma 9 in relazione alla verifica della disponibilità finanziaria.
11. Periodicamente e comunque prima della conclusione di ciascun anno scolastico le istituzioni scolastiche verificano lo stato dei prospetti presenti in SIDI, concludendone, qualora necessario, l'iter gestionale.

Art. 3
Attività di controllo

A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, anche sulla base dei dati relativi alle supplenze disponibili sul sistema informativo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, predispone un piano di verifiche a campione da svolgere presso le istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può effettuare, anche in corso d'anno scolastico, verifiche ulteriori mediante i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche, o autonomamente mediante i propri uffici, in base ai dati di monitoraggio disponibili al sistema informativo.

2. Gli esiti delle verifiche saranno comunicati dai revisori dei conti operanti presso l'istituzione scolastica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze, ed utilizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai fini della valutazione dei dirigenti scolastici.

Art. 4
Responsabilità e sanzioni

1. Sarà cura del dirigente scolastico, in fase di inserimento dei contratti, individuare correttamente la tipologia di supplenza temporanea, sulla base delle disposizioni previste all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 3 e 6, concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'art. 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti scolastici medesimi.

2. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10, concorrono alla valutazione dei dirigenti competenti delle Amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricercar
Giannini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2639


 

<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso i siti web/portali, esterni, ai link »


 

<

Link/siti
esterni
non collegati

RS > Il materiale è raccolto come documentazione. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale (GU n.241 del 14-10-2016), che prevale in casi di discordanza. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, un sindacato o uno specialista qualificato/professionista abilitato per un parere, una consulenza o assistenza.


 

<
N.d.R.

www.reporterscuola.it - Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Ultimo aggiornamento (Lunedì 17 Ottobre 2016 15:27)