Osservazioni al Disegno di legge 236.

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CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/181/CR8a/C9-C8

DISEGNO DI LEGGE 236 “MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.104, E AL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N.66, CONCERNENTI L’INTRODUZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL’ASSISTENTE PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE SCOLASTICO”

Osservazioni di carattere generale:

La finalità del DDL è sicuramente lodevole, in quanto consentirebbe di risolvere una serie di problematiche inerenti lo svolgimento di interventi di assistenza che sono identificabili nei LEP, ossia il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali, tra le quali non può non rientrare il diritto all’istruzione degli studenti con disabilità.

Le Regioni e le Province autonome condividono, infatti, le finalità del legislatore di voler garantire l’effettivo processo di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per dare certezza alle famiglie attraverso l’introduzione nell’organico del personale scolastico la figura dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, valorizzando questa figura altamente qualificata e specializzata.

Il DDL presenta ulteriori aspetti positivi, in quanto contrasta:

- le differenze di gestione che si riscontrano, a livello territoriale, a causa delle differenti discipline di cui si sono dotati Regioni e Comuni;

- i differenti rapporti contrattuali e le difformità retributive;

- la precarietà degli assistenti;

- la carenza di risorse nelle casse regionali e comunali;

- i ritardi nell’avvio dell’anno scolastico per gli alunni con disabilità (dovuti alle tempistiche non sempre sufficientemente celeri delle procedure di reclutamento degli assistenti).

Ma presenta al contempo alcune criticità.

In particolare, nulla precisa il DDL in merito a risorse e tempistiche: non sono precisate infatti le fonti di finanziamento; non sono specificati i tempi per la messa a regime, né le modalità ed i tempi della fase transitoria. Nemmeno è affrontato il tema del divario tra il fabbisogno registrato e la sua reale soddisfazione (che, oggi, è molto distante dal 100%, nonostante le Regioni siano impegnate in modo significativo sul piano finanziario). Su questi ultimi aspetti, si teme che – in assenza di una regolamentazione esplicita – tutto il carico organizzativo e finanziario della fase transitoria si riversi sul livello regionale e locale, con l’ulteriore rischio del venir meno anche dei pochi finanziamenti fin qui garantiti dallo Stato.

Va poi evidenziato che l’esigenza di avere una base standard comune del servizio a livello territoriale non deve ledere l’autonomia e la potestà delle Regioni in materia di programmazione né far venir meno la scelta per la sussidiarietà nell’organizzazione del servizio che ci ha fin qui caratterizzato.

Pertanto, pur apprezzando gli intenti e gli obiettivi che si vogliono perseguire volti a garantire in modo più omogeneo agli studenti disabili la fruizione del servizio, nonché la valorizzazione delle competenze degli assistenti e ad assicurare loro una stabilità nel rapporto di lavoro, si ritiene che il testo così come delineato presenti numerose criticità. Innanzitutto, la norma non risulta rispettosa del quadro di competenze delineato dalla normativa vigente, che vede titolari della funzione di assistenza alla disabilità i livelli regionale e comunale e che, peraltro, risulta anche più coerente con un approccio sussidiario alla gestione delle competenze. Il DDL, peraltro, non esplicita le fonti di finanziamento, né l’ammontare delle risorse dedicate agli interventi previsti: corre l’obbligo di ricordare che, ad oggi, il sistema dell’assistenza scolastica incide pesantemente sulle casse regionali e nulla specifica a proposito delle modalità di reclutamento per il post-stabilizzazione, vale a dire che si limita a delineare la procedura di stabilizzazione, senza però dare indicazioni né tantomeno prescrizioni sulle modalità ordinarie di reclutamento della figura dell’assistente educativo.

Inoltre, la previsione del Diploma di Scuola secondaria di secondo Grado quale titolo per l’ammissione al concorso “di stabilizzazione” non sembra adeguato a valorizzare le competenze necessarie a gestire una funzione tanto delicata, come dimostra l’esperienza fin qui realizzata.

In aggiunta, l’inserimento dell’assistente nell’organico del personale scolastico non garantisce la riduzione dei ritardi nelle procedure di assegnazione (stante la quota di fabbisogno non soddisfatto che ancora oggi si regista a livello nazionale).

Si evidenzia, infine, l’opportunità di delineare e distinguere i due profili quale l’assistente all’autonomia e l’assistente alla comunicazione e la necessità di porre attenzione alla predisposizione del Piano Educativo Individuale (PEI) che viene redatto ad ogni alunno con disabilità, al fine della individuazione delle figure professionali necessarie alla tipologia di disabilità per assisterlo durante l’attività didattica e al fine della integrazione/inclusione con la propria classe e l’ambiente scolastico.

L’aspetto che si ritiene fondamentale durante la redazione del PEI è quello sanitario, attraverso la figura del neuropsichiatra infantile o medico specialistico, il quale stabilisce il profilo professionale più idoneo all’assistenza all’alunno, quale può essere l’assistente per l’autonomia, per la comunicazione, insieme all’insegnate di sostegno.

Le Regioni e le Province autonome ritengono, dunque, che debbano esser fornite ai livelli regionale e comunale le leve per poter migliorare il servizio per i ragazzi con disabilità ed al contempo per stabilizzare il personale.

Si formulano altresì alcune osservazioni puntuali al testo:

- ART.1 comma 1 lettera 3), con riferimento al comma 10 dell’art. 15 della L.104/92, nella parte: “e le parole: “o dal consiglio di classe” sono sostituite dalle seguenti: “, dal consiglio di classe o dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione”:

Tale sostituzione non sembra ragionevole in quanto gli assistenti non devono essere alternativi al consiglio di classe. Non si ritiene opportuna alcuna modifica al comma 10 dell’art. 15 della L104/92 nella parte in cui prevede: “Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare”, in quanto per le figure professionali specifiche che devono partecipare al GLO (tra cui sono da ricomprendersi gli assistenti per la comunicazione e l’autonomia) è già previsto che possano essere interne ed esterne all’istituzione scolastica. Al massimo, tra le figure professionali specifiche potrebbero essere appunto indicati gli assistenti per la comunicazione e l’autonomia.

- ART.2 comma 1 lettera a) punto 2), che sopprime le parole di cui al comma 4 dell’art. 3 del d.lgs. 66/2017: “, con intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art.3 e dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281”

Non è chiara la finalità della soppressione delle parole che fanno riferimento all’intesa in sede di Conferenza Unificata, considerato che la prima parte del comma 4 dell’art.3 del d.lgs. 66/17 attualmente recita. “Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale”, mentre i 180 giorni dall’entrata in vigore del d.lgs. 66/17 sono oramai trascorsi senza che si sia mai ottemperato a tale dispositivo. Sarebbe, invece, più opportuno specificare che il profilo professionale del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale sia definito nel CCNL del comparto Istruzione e ricerca. Sarebbe maggiormente opportuno che il DDL disponesse, preliminarmente e direttamente, in un apposito articolo, l’istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e per la comunicazione personale, ne descrivesse le funzioni, il titolo di studio necessario per ottenere tale profilo (quale il diploma di laurea di un corso di laurea della classe L19 (Scienze dell’educazione), L24 (Scienze e tecniche psicologiche), L/SNT2(Professioni sanitarie della riabilitazione)), il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, acquisita ai sensi del comma 594 e seguenti della legge 205/2017, e disponesse anche una normativa transitoria relativa al riconoscimento della qualifica professionale per salvaguardare le posizioni dei professionisti che svolgono tali funzioni da tempo.

- ART. 3 (Procedura di stabilizzazione)

L’articolo è privo di riferimento alle procedure per le nuove assunzioni, che dovrebbero essere invece previste.

- ART.3 comma 2, nel punto: “che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado

Il fatto di essere in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, pur avendo svolto le funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione per almeno trentasei mesi, non garantirebbe il possesso della qualificazione professionale (considerata la disparità di professionalità coinvolte attualmente nelle varie realtà). Sarebbe più opportuno il riferimento minimo al possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, acquisita ai sensi del comma 594 e seguenti della legge 205/2017.

- ART.3 comma 3, nel punto: “costituiscono ulteriori requisiti di accesso” Non si capisce l’opportunità di identificare il possesso delle attestazioni formative indicate nei punti successivi come “ulteriori requisiti di accesso”. Ciò precluderebbe la stabilizzazione a molti professionisti. Al massimo tali attestazioni si potrebbero considerare esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nell’ambito delle procedure concorsuali, ma non per l’accesso alle stesse.

Roma, 9 novembre 2023

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Da/ Fonte/ Titolare»
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
N. 23/181/CR8a/C9-C8
Roma, 9 novembre 2023


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
https://www.regioni.it/


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» CRPA» _ nov2023=RS_2023-11- »
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