La UIL Scuola ha reso disponibile un documento di sintesi di utile lettura.

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La UIL SCUOLA RUA ha curato una scheda sui compiti e le funzioni del Collegio dei Docenti a seguito dell’evoluzione della normativa.

Nella seconda sezione alcuni estratti e l’elenco degli argomenti trattati *. Si consiglia di scaricare il documento in formato integrale.
[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota UIL SCUOLA RUA originale e/o disponibili sui siti segnalati **]


RS

Federazione
UIL SCUOLA RUA

31 agosto 2023

GLI ORGANI COLLEGIALI NELLA SCUOLA
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Compiti e funzioni

PREMESSA

Il ruolo degli organi collegiali della scuola non ha subito nessun effetto dopo l’entrata in vigore della legge n. 107/2015, tranne che per alcune modifiche che riguardano la definizione e l’approvazione del nuovo Piano triennale dell’offerta formativa e nella costituzione del comitato per la valutazione dei docenti cui la legge assegna una nuova funzione ai fini della definizione dei criteri per la valorizzazione del merito dei docenti.

Successivamente quest’ultimo aspetto è stato di fatto superato, prima con il CCNL 2016-18, poi con la legge di bilancio del 2020 che ha stabilito che le risorse del “bonus docenti” possono essere utilizzate per la contrattazione integrativa alla stregua delle altre risorse del Fondo di Istituto, a favore del personale scolastico docente e Ata, senza ulteriore vincolo di destinazione.

Tra tutti gli organi collegiali presenti nelle istituzioni scolastiche è sicuramente possibile affermare che il Collegio dei docenti sia il luogo per “eccellenza” di partecipazione democratica nella scuola.

Previsto dai decreti delegati del 1974 l’organo è oggi disciplinato principalmente dal D.L.vo del 16 aprile n. 297/94 (Testo Unico della scuola), che è stato nel tempo parzialmente aggiornato, ma non sostituito, e precisamente all’art. 7.

Il Collegio dei docenti è un organo vivo.
Lo precisano le norme di legge e contrattuali successive al Testo Unico

Il D.P.R. 275 del 1999 Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche ha stabilito che

“gli organi collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione”. “Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, nel rispetto degli organi collegiali”.

Il D.Lgs. n.165 del 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, all’art.25 comma 2, compiti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, dispone che nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane”.

Per ciò che riguarda la Legge n. 107/15, sono diversi i commi che richiamano il ruolo del Collegio dei docenti che non viene assolutamente snaturato nella sua funzione:

Comma 1: “le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali…”

Comma 14: dispone che il Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. Pertanto, il Collegio dei docenti mantiene il compito di elaborare il Piano, sulla base degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico che, peraltro, lo presiede.

Comma 29: il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni”.

Comma 78: Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento…”

Il collegio dei docenti nel CCNL 2016-18
e le Attività di potenziamento

[… Omissis …]

Composizione

[… Omissis …]

Articolazioni

[… Omissis …]

Quando si riunisce

[… Omissis …]

Numero di riunioni e chi le delibera

[… Omissis …]

Numero di ore da dedicare alle riunioni

[… Omissis …]

Le ore eccedenti le 40 sono retribuite con il Fondo di istituto come attività aggiuntive di non insegnamento (art. 88, comma 2, lettera “d”), con il compenso orario di € 17,50.

Regolamento

[… Omissis …]

La convocazione

[… Omissis …]

Tempi

[… Omissis …]

Cosa deve contenere

[… Omissis …]

Convocazione per ordini di scuola o per indirizzi

Il Collegio può essere convocato in forma plenaria oppure, se l’autonomia scolastica è costituita da ordini di scuola diversi (es. Istituti comprensivi) o da indirizzi di studio diversi (es. Istituti di Istruzione Superiore) è vi è la necessità di deliberare in merito a situazioni che riguardino solo quell’ordine di scuola o indirizzo e che non coinvolgono quindi l’intera comunità scolastica, è possibile convocare solo i docenti di un solo ordine/indirizzo.

Come avvengono le deliberazioni
Quorum strutturale e quorum deliberativo

[… Omissis …]

Modalità delle votazioni

A ogni delibera deve corrispondere una votazione. Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano, ma si potrà procedere anche per appello nominale. Quando la votazione coinvolge le persone, la votazione avviene con scrutinio segreto.

Argomenti non previsti all’ordine del giorno

Di norma non è possibile deliberare su argomenti non previsti nell’Ordine del Giorno.

Il Consiglio di Stato, con decisione 14/07/1970 n.679 ha però precisato che “è legittima la deliberazione di un organo collegiale in ordine ad una materia non specificatamente indicata all’ordine del giorno, allorché risulti per certo che tutti i componenti del Collegio erano preparati per discutere l’argomento e lo hanno discusso, deliberando all’unanimità”.

La verbalizzazione

Il docente verbalizzante deve riportare con efficace sintesi l’effettivo svolgimento della seduta in modo che possa essere ricostruito l’iter logico e cronologico delle deliberazioni che rappresentano il merito delle decisioni assunte.

[… Omissis …]

Visione del verbale

[… Omissis …]

Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 7383 del 7/10/2003, ha infine affermato che “Quanto all’interesse all’accesso, non si può negare che il componente di un organo collegiale che chiede copia dei verbali delle sedute dell’organo medesimo, ha un interesse qualificato all’accesso, che deriva dall’esigenza di conservare una traccia documentale dell’attività svolta dall’organo collegiale di appartenenza, ai fini più disparati, quali quello di conservazione, verifica, studio, controllo, eventuale impugnazione”

[… Omissis …]

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Da/ Fonte/ Titolare»
UIL SCUOLA RUA
Documentazione.
31 agosto 2023


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link **»

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^Fonte» UIL SCUOLA RUA» Dcm_31ago2023=RS_2023-09-01»
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Ultimo aggiornamento (Venerdì 01 Settembre 2023 13:24)

 

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