Costituzione art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”
UIL Scuola RUA Art. 33 Costituzione: libera è la Scienza, libero ne è l’insegnamento Con il “Patto trasversale per la scienza”, Burioni e Silvesti, hanno segnato un passo importante per il Paese che ci fa ben sperare sul futuro. Aver portato a firmare un manifesto di intenti che sottrae la scienza alla politica, ai maggiori contendenti politici di questo periodo, Renzi e Grillo, ci riporta alla Costituzione e all’art. 33 che definisce libera la Scienza e libero il suo insegnamento. Per completare questo passaggio verso l’illuminismo, la ragione, le persone, occorre ricordare, a tutti, anche alla politica, che se «libera è la Scienza», «libero ne è l’insegnamento». Stiamo parlando – sottolinea il segretario generale della Uil scuola, Pino Turi – della libertà di insegnamento che consente di trasmettere gli elementi scientifici e di darne la giusta divulgazione, attraverso l’istruzione. Senza una scuola libera e statale che svolge la funzione di garante di questa libertà, ci sarà sempre qualche pseudo scienziato che vorrà convincerci che la Terra è piatta. Per evitare il rischio dei “terrapiattisti”, bisogna evitare di derubricare la scuola da funzione, con il ruolo pubblico che solo Stato può svolgere, a quella di servizio a domanda individualizzata, che risponde a logiche di mercato. Così come occorre evitare rischi ‘regionalisti’ ricordando costantemente che la scuola che la Costituzione indica è laica, libera, statale, critica, aperta, nazionale.
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Documentazione correlata e/o richiamata»
Costituzione della Repubblica Italiana* […Omissis…] Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena liberta e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. […Omissis…] |
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Ultimo aggiornamento (Martedì 15 Gennaio 2019 14:34)