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UIL Scuola LU MS PI, 21.032016, Scheda
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VIAGGI DI ISTRUZIONE :
COSA OCCORRE SAPERE

I DPR n. 275 del 8/03/1999 e n. 347del 6/11/2000 hanno dato autonomia alle istituzioni scolastiche anche in materia di uscite/visite guidate e viaggi di istruzione. Pertanto le circolari emanate a suo tempo dal Ministero non hanno più valore prescrittivo, ma assumono la funzione di suggerimenti di comportamento.

Spetta quindi agli Organi Collegiali fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico Regolamento riguardo a:

  • Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
  • La partecipazione dei genitori o comunque familiari degli allievi;
  • La partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici e anche eventuali docenti in pensione;
  • La partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi in disabilità;
  • Numero di accompagnatori per ogni tot. di allievi.
  • Destinazioni e mezzi di trasporto ecc.

L’art. 8/2 della C.M. 14/10/1992, n. 291 precisava:

“… si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta”.

Tale indicazione (almeno un accompagnatore ogni quindici alunni) è ormai puramente indicativa, e ciò non toglie che le scuole possano decidere diversamente [N.d.R.: Il numero degli accompagnatori deve essere quello necessario, nel contesto considerato, per le attività didattiche programmate, per quelle di vigilanza e assistenza].

Disponibilità dei docenti

I docenti possono essere disponibili ma non obbligati ad accompagnare gli allievi.

Le uscite e i viaggi si configurano come lavoro “supplementare” per i docenti e quindi non vi può essere alcun obbligo alla partecipazione. Senza tale disponibilità nessuna uscita o viaggio potrà essere organizzato.

La delibera attraverso cui l’organo collegiale autorizza l’uscita o il viaggio dovrà quindi contenere il numero ed i nominativi degli accompagnatori e di eventuali loro sostituti (per eventuale indisponibilità dei titolari).

Questo, ovviamente vale per tutti i docenti compreso quello di sostegno. L’accompagnatore potrebbe anche essere un altro docente o il genitore dell’allievo in disabilità, non per forza quello di sostegno


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Ultimo aggiornamento (Lunedì 21 Marzo 2016 23:18)

 

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