ASSUNZIONI LEGGE 107/2015 E FASE C: ULTERIORI PRECISAZIONI
1) Documentazione (sito esterno)
UST Pisa, 24 Novembre 2015, 4069 »
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca All’Albo SEDE Oggetto: Assegnazione della sede di servizio al personale docente con assunzione a tempo indeterminato – Piano straordinario assunzioni Legge 107/2015 – FASE C - ULTERIORI PRECISAZIONI. Facendo seguito alle comunicazioni prot. n. 4031 del 17 novembre 2015 e n. 4069 del 20 novembre 2015, relative all’oggetto, ad integrazione di quanto in esse indicato, si comunica quanto segue. 1 – I docenti che abbiano accettato l’assunzione a tempo indeterminato nella FASE C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge 13 luglio 2015 n. 107, che non hanno titolo a differire l’assunzione o non optano per il differimento, prenderanno servizio nella sede loro assegnata nel corso delle operazioni che si svolgeranno presso questo ufficio scolastico nei giorni 26 e 27 novembre p.v., entro e non oltre il 1° dicembre 2015. 2 – la sede di servizio assegnata d’ufficio o in relazione alle preferenze espresse dagli aspiranti presenti alle convocazioni, è comunque una sede provvisoria. Con le operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2016/17 sarà determinata la sede definitiva. 3 - I docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto 2016 o fino al 30 giugno 2016 hanno facoltà di presentarsi alle convocazioni per la scelta della sede provvisoria ed assumere effettivo servizio entro il 1° dicembre, a condizione che in sede di convocazione autocertifichino di non avere rapporti di supplenza in atto. In alternativa gli stessi docenti possono scegliere di proseguire il servizio in qualità di supplenti: in tal caso essi possono benissimo non presentarsi alla convocazione in quanto tale assegnazione di sede è provvisoria non implica necessariamente una individuazione immediata. L’assegnazione in oggetto avverrà d’ufficio, in un periodo successivo, ai sensi dell’art. 1, comma 99 della L. 107/2015. 4 – in merito alla precedenza nella scelta della sede, ai sensi della L. 104/1992, art. 33, commi 5 e 7, si precisa che la residenza o il domicilio del disabile da assistere deve essere tassativamente nella provincia di Pisa e che la scelta della sede potrà essere effettuata prioritariamente soltanto nel comune di residenza del disabile. IL DIRIGENTE |
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Ultimo aggiornamento (Martedì 24 Novembre 2015 22:57)