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USR Toscana, 3 febbraio 2015, N.
1267 »

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Regionale
MIUR.AOODRTO.Registro Ufficiale(U) .0001267.03-02-2015

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Toscana
Ai Dirigenti scolastici della Toscana
e p.c. alle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali della Toscana

Oggetto: Permessi straordinari retribuiti per diritto allo studio. Precisazioni. Differimento termini

Di seguito alla segnalazione di problematiche varie concernenti l'oggetto, sentite anche le Organizzazioni sindacali che leggono per conoscenza, si precisa e si dispone quanto segue:

Attestazioni: si ribadisce la necessità che i singoli permessi fruiti vengano, di volta in volta, accompagnati dalla specifica attestazione, non essendo sufficiente la calendarizzazione di massima fornita in precedenza.

Corsi on line: le certificazioni relative alla frequenza di corsi on line possono ritenersi idonee (è il termine impiegato dalla circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 12/2011) se attestino che il collegamento è avvenuto - e poteva avvenire solamente- durante l'orario di servizio; non vale spendere troppe parole per significare che permessi retribuiti possano essere concessi solo se indispensabili e non certo per attività che ben possono svolgersi al di fuori del proprio orario di servizio.

Tirocinio: le attività di tirocinio previste nel TFA sostegno possono ritenersi senz'altro equiparabili a lezioni per cui fruire dei detti permessi.

Sostegno: la frequenza di corsi di sostegno riservati a docenti in esubero, secondo le indicazioni già fornite dal MIUR con circolare n. 13391/2013, costituisce formazione obbligatoria per la quale dunque vanno concessi permessi che neppure "consumano" il contingente del 3% previsto per quelli ex DPR 395/88.

Termini: considerata la rilevanza del problema, si dispone l'ulteriore proroga al 31 marzo 2015 del termine per la richiesta di permessi per diritto allo studio, esclusivamente per gli iscritti a TFA appartenenti a categorie di personale beneficiarie secondo il CIR vigente; ovviamente l'accoglimento di dette istanze è subordinato alla residua capienza del contingente ed i beneficiari si collocano in coda a quelli già graduati.

Il Direttore Generale F.F.
Claudio BACALONI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del! 'art. 3. comma 2 del decreto legislativo 11. 391/993)


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Estratto

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 05 Febbraio 2015 00:34)