“… già dall’anno accademico 2022-2023”.

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m_pi.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0000930.29-072022
Decreto n. 930 del 29 luglio 2022

Il Ministro dell’università e della ricerca

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”, e in particolare l’articolo 4, comma 1;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante “Riordino del Consiglio universitario nazionale (CUN)” e in particolare l’articolo 2 che prevede tra le competenze del CUN la formulazione di pareri e proposte in materia di ordinamenti degli studi universitari;

VISTE le Linee guida europee per l’assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il documento relativo all’approccio europeo per l’assicurazione della qualità dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell’istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, e in particolare gli articoli 4, 5, e l’articolo 10, nonché l’Allegato A - Requisiti di accreditamento del corso di studio;

VISTI il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021 (n. 1320), recante “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n.68/2021 in applicazione dell’art. 12 del D.L. 6/11/2021 n. 15” e la circolare ministeriale dell’11 maggio 2022, n. 13676;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 25 marzo 2021, n. 289, recante “Linee generali di indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023”;

VISTO il decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione del 19 gennaio 2022 recante “Prima attuazione delle disposizioni istitutive dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS) di cui all’art. 62-quinquies del Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il parere del Ministero dell’istruzione del 25 luglio 2022, limitatamente all’articolo 6, comma 3, del decreto;

VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 27 luglio 2022;

VISTO il parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 27 luglio 2022;

VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari del 28 luglio 2022;

DECRETA

Articolo 1
(Principi generali)

1. A decorrere dall’a.a. 2022/2023, le Università disciplinano nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche.

Articolo 2
(Presupposti e limiti per l’iscrizione contemporanea)

1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale, anche presso più Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale, purché i corsi di studio appartengano a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. Al fine di favorire l’interdisciplinarità della formazione, l’iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse, è consentita qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.

2. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l’articolo 7 del d.m. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.

3. È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione non medica.

4. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, ovvero allo stesso corso di master, anche presso due diverse Università, Scuole o Istituti superiori ad ordinamento speciale.

5. L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1, 2 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere.

6. Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3 in merito agli obblighi di frequenza obbligatoria.

7. Nel caso di iscrizione ai corsi di studio internazionali che portino al conseguimento di titoli doppi, multipli o congiunti con Atenei esteri, e titoli congiunti rilasciati nel caso di corsi di studio interateneo nazionali, si applica esclusivamente la normativa vigente in materia.

8. Le Università provvedono a dare adeguata comunicazione sul proprio sito istituzionale della possibilità della doppia iscrizione contemporanea, nonché delle iniziative di cui al comma 7.

9. Nel caso di iscrizione ai corsi ordinari di due Scuole od Istituti superiori ad ordinamento speciale, la convenzione tra le Istituzioni disciplina gli obblighi formativi interni e di vita collegiale dell’allievo, evitando duplicazioni e, al contempo, assicurando la qualità e la realizzazione degli obiettivi dei percorsi formativi delle singole Istituzioni, tenendo conto della specificità degli stessi.

Articolo 3
(Iscrizione contemporanea nei corsi di istruzione universitaria a frequenza obbligatoria)

1. Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Articolo 4
(Modalità di agevolazione della iscrizione contemporanea)

1. Nell’ambito dei servizi integrativi per la didattica riservata a particolari categorie di studenti, gli Atenei possono attivare, ove compatibile con la natura e gli obiettivi di ciascuna attività formativa ad eccezione delle attività pratiche e di laboratorio, servizi aggiuntivi, inclusa la modalità telematica entro i limiti consentiti dalla normativa vigente e ferma restando la valutazione sotto il profilo della organizzazione e della sostenibilità di tali servizi da parte delle strutture didattiche.

2. Gli esami di profitto sono comunque svolti in presenza.

3. Al fine di favorire la contemporanea iscrizione a due corsi di studio distinti, di cui uno con frequenza obbligatoria, ove possibile e ove compatibile con il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, le strutture didattiche competenti possono prevedere modalità organizzative della didattica coerenti con una frequenza part-time degli studenti. In tal caso, la durata del corso di studio nel quale viene concessa la frequenza part-time può essere incrementata sulla base di disposizioni riportate nel regolamento didattico dell’Ateneo. In ogni caso, devono essere rispettati i limiti minimi di frequenza obbligatoria disciplinati dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio, nonché gli obblighi relativi alla propedeuticità degli insegnamenti, anche in ottemperanza degli obblighi di frequenza previsti dalla normativa europea.

Articolo 5
(Riconoscimento delle attività formative)

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio, sulla base di quanto disposto dai regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano i criteri e le modalità con le quali procedere, su istanza dello studente, al riconoscimento di attività formative svolte in uno dei corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto Nel caso di attività formative mutuate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga agli eventuali limiti quantitativi annuali previsti nei regolamenti didattici, agli studenti da parte delle strutture didattiche competenti. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell’altro corso di studio può promuovere l’organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell’attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 6
(Meccanismi di controllo e verifica)

1. Sino alla definizione di un sistema di monitoraggio delle iscrizioni per la verifica dei presupposti e dei requisiti della doppia iscrizione, realizzato anche attraverso l’implementazione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore di cui all’art. 62-quinquies del CAD, gli Atenei richiedono annualmente allo studente che intenda iscriversi ad un secondo corso di studio una autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per verificare la possibilità ed i requisiti per la doppia iscrizione. All’atto dell’iscrizione lo studente dichiara la volontà di iscriversi anche ad un diverso corso universitario, autocertificando il possesso dei requisiti necessari. Tale dichiarazione dovrà essere presentata presso entrambe le istituzioni. La medesima dichiarazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui ci sia un passaggio di corso all’interno dello stesso Ateneo oppure un trasferimento di corso tra Atenei diversi.

2. Gli Atenei inseriscono le informazioni di cui al comma 1 nel fascicolo elettronico di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Le modalità di raccordo della raccolta delle informazioni di cui al comma 1 con il curriculum dello studente di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono definite con apposita convenzione da stipulare tra le competenti Direzioni generali del Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’istruzione.

Articolo 7
(Diritto allo studio)

1. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Ai fine della maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto.

2. Resta fermo l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo annuale, che si applica a entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti, come autocertificati dallo studente nei casi in cui i corsi di studio non appartengono all’offerta formativa del medesimo ateneo.

3. La contemporanea iscrizione di uno studente a due corsi dello stesso Ateneo o di Atenei diversi sarà conteggiata con pesi definiti nei provvedimenti attuativi del riparto del fondo di finanziamento ordinario delle università statali e del contributo alle università non statali di cui alla legge n. 243 del 1991.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa

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Da/ Fonte/ Titolare»
MUR
Decreto-Ministeriale-n.-930
29-07-2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Ministero dell’Università e della Ricerca
https://www.mur.gov.it/it


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Web» MUR_Dcm_29LUG2022=RS_2022-08-01»
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